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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Testimonianza

E’ un mezzo di prova (artt. 194-207 c.p.p.) e, come tale, offre al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della decisione del processo.
Consiste nell’esame del testimone su fatti determinati. La testimonianza è acquisita normalmente in dibattimento.
Qualora il testimone, regolarmente citato, non compaia senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo, e condannarlo al pagamento di una somma di denaro.
Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte nel corso dell’esame.
Il giudice, ove ravvisi la falsità delle dichiarazioni, denuncia il teste con la decisione finale del processo, trasmettendo gli atti al pubblico ministero.

Alcune eccezioni all’obbligo generale di testimoniare:
o Il giudice, il pubblico ministero, o i loro ausiliari, ed il difensore che svolge attività investigativa non possono assumere la qualità di testimone nel medesimo procedimento penale per incompatibilità col proprio ufficio.
o I prossimi congiunti dell’imputato, cui sono assimilati i conviventi ed i coniugi separati possono astenersi dal testimoniare. Hanno tuttavia l’obbligo di testimoniare qualora rivestano la qualità di persone offese, di denuncianti o querelanti.
o Il teste non è obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
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