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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Testimonianza scritta

La recente riforma del processo civile, introdotta con legge 18 giugno 2009 n. 69, ha innovato il codice introducendo gli articoli 257 bis e 103 bis disp. att.:

• Il giudice, su accordo tra le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale scritta.
• Il testimone fornirà per iscritto, su un modulo apposito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, e apporrà la sua firma, autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario. Il modulo sarà infine spedito o depositato in cancelleria.
• Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, potrà essere redatta liberamente dal testimone mediante dichiarazione scritta non autenticata e consegnata al difensore della parte interessata.
• Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Normativa di riferimento: decreto 17 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 2010 - "Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione".

Schede pratiche: La testimonianza scritta

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
E-mail: [email protected]

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