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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Citazione

L’atto di citazione è l’atto introduttivo del procedimento civile con il quale una parte, l’attore, chiama a giudizio il convenuto per tutelare un suo diritto o risolvere una controversia. L’attore espone pertanto i motivi a sostegno della sua domanda e cita il convenuto a costituirsi davanti al magistrato, indicando il giorno e l’ora della udienza. L’atto di citazione, sottoscritto dal procuratore, è consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica alla controparte.

L’atto di citazione deve contenere gli elementi indicati nell’articolo 163 del codice di procedura civile:

1) indicazione del giudice davanti al quale si propone la domanda (ad esempio tribunale di Roma)
2) nome, cognome e residenza o domicilio dell’attore e del convenuto e dei rispettivi difensori (se attore o convenuto sono persone giuridiche, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta e l'indicazione di chi le rappresenta in giudizio)
3) nome e cognome dell'avvocato e indicazione della procura speciale, apposta in calce o a margine dell’atto di citazione.
4) oggetto della domanda ( vale a dire una somma di denaro oppure la restituzione di un oggetto, per esempio)
5) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
6) indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione
7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione con l'invito, rivolto al convenuto, a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi dell’articolo 166 del codice di procedura civile giorni e l'invito a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore designato.
L’atto di citazione contiene altresì l'avvertimento che la costituzione tardiva del convenuto comporta l'impossibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali e le eventuali chiamate di terzo.

La mancanza, nell’atto di citazione, dell’indicazione del giudice, dei nomi delle parti e dell’oggetto della domanda ne determina la nullità. Egualmente se è stato assegnato un termine per comparire inferiore a quello di legge ovvero manchi l’indicazione della data dell’udienza di comparizione davanti al giudice designato. Tuttavia tale nullità, rilevabile d’ufficio dal giudice, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto, in quanto, in tal caso, la citazione ha comunque raggiunto lo scopo di chiamare in causa il convenuto.

L'attore, affinchè abbia regolarmente inizio il giudizio civile, dovrà depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il suo fascicolo, contenente l’atto di citazione ed ogni altro documento prodotto a sostegno della sua pretesa.

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
E-mail: [email protected]

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