salta al contenuto

Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

Ricerca per lettera:  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   Z 

Giusto processo

Con la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 sono stati inseriti nell’articolo 111 della Costituzione cinque nuovi commi che delineano le garanzie previste dal cosiddetto giusto processo.

I primi due commi stabiliscono che:

  • la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, con riferimento ad ogni procedimento giudiziario

  • ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale

  • la legge assicura che ciascun processo abbia una durata ragionevole


Gli ultimi tre commi si riferiscono esclusivamente al processo penale:

  • la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico

  • deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa

  • deve avere la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico

  • di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore

  • deve essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo


Nel processo penale è stato introdotto pertanto il principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Ciò implica che la colpevolezza dell'imputato non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Con la legge n. 397 del 7 dicembre 2000 è stata data una prima attuazione al nuovo dettato costituzionale, prevedendo la facoltà del difensore di svolgere indagini difensive, assicurando in tal modo la parità tra accusa e difesa nella fase delle indagini e dell’udienza preliminare.

In seguito, il decreto legge 7 gennaio 2000 n. 2, convertito con modifiche nella legge 25 febbraio 2000 n. 35, ha disciplinato i problemi di diritto transitorio relativi ai modi ed ai limiti di applicabilità dei principi costituzionali ai procedimenti in corso.

Il legislatore è successivamente intervenuto, con legge n. 63 del 2001, per dare attuazione soltanto alle norme che introducono il contraddittorio nella formazione della prova nell’ambito del processo penale.

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
E-mail: [email protected]

Sito realizzato da Edicom Servizi

CSS Valido! Valid XHTML 1.0 Transitional