salta al contenuto

Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

Ricerca per lettera:  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   Z 

Immigrazione clandestina

La legge 15 luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, introduce l’articolo 10-bis del Testo unico sull’immigrazione (di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) disciplinando la nuova ipotesi di reato dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Pertanto, lo straniero che entra o permane illegalmente nel territorio italiano è punito con l’ammenda da cinquemila a diecimila euro.

A norma di legge, l’ingresso per i cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea deve avvenire:

  • con passaporto valido o di altro documento equipollente
  • col visto di ingresso
  • esclusivamente attraverso i valichi di frontiera

La legalità del soggiorno sul territorio italiano è invece determinata, ai sensi del Teso unico sull’immigrazione, dal possesso del permesso di soggiorno temporaneo ovvero della carta di soggiorno a tempo determinato per gli stranieri stabilizzati. Con legge n. 68 del 2007 è infine consentito il soggiorno non superiore a tre mesi per motivi di studio, turismo, affari o visite.

La disciplina legislativa prevista dal disegno di legge in esame non si applica agli stranieri respinti al valico di frontiera in quanto privi dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato.

Occorre segnalare che è stato novellato il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che attribuisce alla competenza penale del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di immigrazione clandestina.

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
E-mail: [email protected]

Sito realizzato da Edicom Servizi

CSS Valido! Valid XHTML 1.0 Transitional