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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Procedimento civile davanti al giudice di pace

Il procedimento davanti al giudice di pace, ai sensi degli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile, è retto dalle norme stabilite per il giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, salvo alcune regole particolari che lo rendono più semplice e spedito.

Domanda

• La domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa
• La domanda può essere proposta anche verbalmente al giudice, che ne fa redigere processo verbale, notificato, a cura dell’attore, con invito a comparire a udienza fissa
• Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione devono intercorrere termini non inferiori a quelli previsti dall'art. 163-bis del codice di procedura civile, ridotti alla metà
• La citazione deve contenere soltanto l’indicazione del giudice, delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della causa (a differenza che nell’ordinario processo di cognizione non è richiesta l’esposizione di motivi di diritto o l’indicazione delle prove)

Costituzione delle parti

• La costituzione delle parti avviene mediante deposito in cancelleria della citazione o del processo verbale con la relazione della notificazione ed eventualmente della procura, oppure mediante presentazione di tali documenti al giudice in udienza

Trattazione della causa

• Nella prima udienza, il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, che è lo scopo principale del processo davanti al giudice di pace
• Se il tentativo di conciliazione va a buon fine, se ne redige processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo
• Se la conciliazione non ha luogo, il giudice invita le parti a precisare i fatti, ad esporre le proprie difese ed eccezioni, a richiedere le prove, ed infine a produrre i documenti che vengono inseriti nel fascicolo d’ufficio
• La trattazione della causa può proseguire in una seconda ed ultima udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova
• Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni. Quindi la causa viene discussa oralmente. La sentenza è depositata in cancelleria nei quindici giorni successivi

Decisione secondo equità

• .Nelle cause di valore non superiore a millecento euro, il giudice di pace decide secondo equità e le sentenze sono inappellabili ma restano impugnabili con ricorso per cassazione

Assistenza del difensore

• Le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause dinanzi al giudice di pace, il cui valore non ecceda euro 516,46 ovvero anche di valore superiore, su autorizzazione del giudice, valutata la natura ed entità della causa.
• Negli altri casi le parti devono stare in giudizio con l’assistenza di un avvocato.

Conciliazione in sede non contenziosa

• Il giudice di pace può essere adito anche in sede non contenziosa per tentare la conciliazione tra le parti. Se la conciliazione riesce, il relativo verbale ha valore di titolo esecutivo, qualora la controversia rientra nella competenza del giudice di pace, altrimenti ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
E-mail: [email protected]

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