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URP
Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori o esercenti pubblici servizi, nonchè con i privati che vi consentono, è possibile sostituire la normale documentazione con:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. E’ la dichiarazione personale dell'interessato per comprovare:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
La firma sulle autocertificazioni (art. 46, DPR 445/2000) non deve essere autenticata
2. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
E’ la dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli per i quali è possibile presentare l’autocertificazione, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: regolarità della costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.). E' possibile di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Si può procedere all'autentica della firma solo se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato.
Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere prodotta ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico servizio si dovrà:
- apporre la firma davanti al dipendente addetto
- allegare fotocopia non autenticata di valido documento d’identità.
Nel caso di concorso per magistato ordinario, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i titoli in originale ovvero autocertificarli, nei casi in cui ciò è possibile, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
Dove:
La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Fonte: Ministero della Giustizia
Persona e Diritti
- Amministratore di sostegno
- Autorizzazione per il rilascio del passaporto
- Adozione di un maggiorenne
- Abbandono cognome aggiunto per affiliazione
- Atti stato civile: rettifica, correzione e opposizione alla correzione
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- Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà