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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Indulto

E’ previsto dall’articolo 174 del codice penale.
E’ un atto di clemenza generale che consiste nel condono della pena principale. Pertanto non produce effetti sul reato, né estingue le pene accessorie.
E’ concesso dal Presidente della Repubblica, con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Con legge 31 luglio 2006, n. 241 è stato concesso indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie.
Sono stati esclusi tuttavia i reati di maggiore allarme sociale, quali, ad esempio, associazioni sovversive, sequestro di persona, atti di terrorismo, pornografia minorile, violenza sessuale, tratta di persone, usura.
Si applicherà la revoca del beneficio dell’indulto per i recidivi che, entro cinque anni, commettano un reato che preveda una pena detentiva non inferiore a due anni.

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
E-mail: [email protected]

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