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Glossario
Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario
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Misure di sicurezzaSono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
Tali misure hanno una funzione rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell’individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata; la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa. Le misure di sicurezza possono essere personali e limitare la libertà individuale (detentive e non detentive) oppure possono essere patrimoniali ed incidere soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca). Le misure detentive sono:
Le misure non detentive sono:
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